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Statuto del
Coordinamento A.G.S. Romane
ARTICOLO 1
È costituta una Associazione denominata
“COORDINAMENTO DELLE A.G.S. ROMANE”
In Roma via Menofilo snc, presso Mercato Quarto Miglio.
ARTICOLO 2
L’associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà
essere prorogata dall’Assemblea dei soci prima della sua
scadenza.
ARTICOLO 3
L’Associazione senza fini di lucro si propone i seguenti
scopi:
a) assistere le associazioni e le Cooperative aderenti
nello svolgimento delle loro attività.
b) Esplicare, promuovere e coordinare ogni iniziativa
volta ad incrementare la potenzialità commerciale ed
economica dei mercati, ove si svolge l’attività delle
Associazioni e Cooperative aderenti
c) Assistere le Associazione e Cooperative aderenti nello
svolgimento di tutte le pratiche riguardanti ogni
iniziativa volta a migliorare la commerciabilità dei
mercati, rendendoli maggiormente idonei alle necessità dei
consumatori.
d) Reperire ogni forma di finanziamento all’uopo
necessario.
e) Assumere il compito di predisporre e gestire iniziative
promozionali volte ad incrementare l’attività di vendita e
migliorare il servizio ai consumatori.
f) Promuovere la costituzione di associazioni nei mercati
ove ancora non esistono.
g) Promuovere interventi e provvidenze da parte del
Comune, della Provincia, della regione e dello Stato a
favore delle Associazione e Cooperative aderenti e di
codesto ente sempre finalizzata al raggiungimento dello
scopo sociale
h) Svolgere ogni altra attività di carattere promozionale,
quali convegni, seminari, fiere e manifestazioni in genere
atte a migliorare e potenziare le attività delle
Associazione e Cooperative aderenti della presente
associazione. L’associazione dovrà astenersi dallo
svolgere attività sindacale. In caso di scioglimento
eventuale tutte le attività saranno devolute ad enti che
perseguono attività analoghe a quelle dell’associazione.
ARTICOLO 4
Sono soci dell’associazione oltre a quelli risultanti
dall’atto costitutivo, le altre Associazione e Cooperative
del settore che ne facciano domanda al comitato direttivo.
ARTICOLO 5
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci ed il Comitato direttivo, composto da
sette ad undici membri trai quali: il Presidente, il
Vicepresidente e il Tesoriere che sono comunque nominati
dall’assemblea. Possono essere rieletti nel Consiglio
Direttivo anche gli ex presidenti di A.G.S. e Cooperative
di mercato che ne abbiano fatto parte per più di un
mandato.
Il comitato direttivo dura in carica due anni e i suoi
membri sono rieleggibili .
ARTICOLO 6
L’assemblea ordinaria degli associati si riunisce entro il
mese di aprile di ogni anno per discutere la relazione del
Presidente del Comitato Direttivo ed approvare il Bilancio
preventivo ed il Bilancio consuntivo.
La stessa potrà essere convocata in seduta ordinaria e
straordinaria dal Presidente con lettera raccomandata in
cui viene indicata sia la data della prima che della
seconda convocazione, spedita almeno dieci giorni prima
agli associati, non che dal Comitato Direttivo o da almeno
la metà dei soci aventi diritto al voto.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione
quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto
al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la
totalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i
soci assenti o dissenzienti.
I soci possono farsi rappresentare da altro socio in sede
all’assemblea mediante delega scritta nessun socio può
rappresentare più di un altro socio, la delega non può
essere conferita ai membri del comitato direttivo
L’assemblea delibera in prima convocazione con il parere
favorevole della maggioranza dei soci; in seconda
convocazione con il voto favorevole dei presenti purché si
raggiunga il voto favorevole di almeno un terzo di tutti i
soci aventi diritto di voto.
All’assemblea partecipano ed hanno diritto al voto i soci
in regola con il pagamento delle quote sociali fino a 30
(trenta) giorni antecedenti la seduta.
ARTICOLO 7
IL Compito del Comitato Direttivo è quello di occuparsi
dei problemi economici ed organizzativi per il miglior
svolgimento dell’attività dell’associazione non che di
tutta l’amministrazione ordinaria e straordinaria.
Per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente la
presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei voti.
Il Comitato direttivo potrà delegare parte dei suoi
poteri, come l’esecuzione di determinati atti o categorie
di atti ad un consigliere o ad una specifica commissione.
Al presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza
legale dell’associazione ed in sua assenza al
Vicepresidente.
ARTICOLO 8
Ogni socio è tenuto a pagare le quote associative
approvate dall’assemblea entro il giorno stabilito dal
Comitato direttivo.
La qualifica di socio decade in caso di morosità
riscontrata per oltre 3 (tre) mesi dalla richiesta scritta
di adempimento inviata dal Comitato direttivo.
ARTICOLO 9
Su proposta del Comitato direttivo l’assemblea approverà
un eventuale regolamento interno che verrà allegato al
presente statuto quale sua parte integrante.
ARTICOLO 10
Lo statuto può essere modificato dall’assemblea dei soci e
su proposte formulate dal Comitato direttivo o da almeno
la metà dei soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO 11
Lo scioglimento della associazione è deliberato
dall’assemblea straordinari su proposta del Comitato
direttiva con maggioranza di almeno due terzi dei soci
votanti.
L’assemblea con la stessa maggioranza decide sulla
devalutazione del patrimonio sociale esistente al momento
dello scioglimento. Per quant’altro qui non previsto si
applicano le norme di legge al riguardo.
ARTICOLO 12
La domanda di recesso motivata va presentata al Comitato
direttivo ed avrà effetto dopo che saranno trascorsi 90
(novanta) giorni dalla delibera di accettazione del
Comitato direttivo.
Roma lì, 04 - Agosto - 1995

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