Statuto del Coordinamento A.G.S. Romane

ARTICOLO 1
È costituta una Associazione denominata “COORDINAMENTO DELLE A.G.S. ROMANE” In Roma via Menofilo snc, presso Mercato Quarto Miglio.

ARTICOLO 2
L’associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei soci prima della sua scadenza.

ARTICOLO 3
L’Associazione senza fini di lucro si propone i seguenti scopi:
a) assistere le associazioni e le Cooperative aderenti nello svolgimento delle loro attività.
b) Esplicare, promuovere e coordinare ogni iniziativa volta ad incrementare la potenzialità commerciale ed economica dei mercati, ove si svolge l’attività delle Associazioni e Cooperative aderenti
c) Assistere le Associazione e Cooperative aderenti nello svolgimento di tutte le pratiche riguardanti ogni iniziativa volta a migliorare la commerciabilità dei mercati, rendendoli maggiormente idonei alle necessità dei consumatori.
d) Reperire ogni forma di finanziamento all’uopo necessario.
e) Assumere il compito di predisporre e gestire iniziative promozionali volte ad incrementare l’attività di vendita e migliorare il servizio ai consumatori.
f) Promuovere la costituzione di associazioni nei mercati ove ancora non esistono.
g) Promuovere interventi e provvidenze da parte del Comune, della Provincia, della regione e dello Stato a favore delle Associazione e Cooperative aderenti e di codesto ente sempre finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale
h) Svolgere ogni altra attività di carattere promozionale, quali convegni, seminari, fiere e manifestazioni in genere atte a migliorare e potenziare le attività delle Associazione e Cooperative aderenti della presente associazione. L’associazione dovrà astenersi dallo svolgere attività sindacale. In caso di scioglimento eventuale tutte le attività saranno devolute ad enti che perseguono attività analoghe a quelle dell’associazione.

ARTICOLO 4
Sono soci dell’associazione oltre a quelli risultanti dall’atto costitutivo, le altre Associazione e Cooperative del settore che ne facciano domanda al comitato direttivo.

ARTICOLO 5
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci ed il Comitato direttivo, composto da sette ad undici membri trai quali: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere che sono comunque nominati dall’assemblea. Possono essere rieletti nel Consiglio Direttivo anche gli ex presidenti di A.G.S. e Cooperative di mercato che ne abbiano fatto parte per più di un mandato.
Il comitato direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili .

ARTICOLO 6
L’assemblea ordinaria degli associati si riunisce entro il mese di aprile di ogni anno per discutere la relazione del Presidente del Comitato Direttivo ed approvare il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo.
La stessa potrà essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Presidente con lettera raccomandata in cui viene indicata sia la data della prima che della seconda convocazione, spedita almeno dieci giorni prima agli associati, non che dal Comitato Direttivo o da almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i soci assenti o dissenzienti.
I soci possono farsi rappresentare da altro socio in sede all’assemblea mediante delega scritta nessun socio può rappresentare più di un altro socio, la delega non può essere conferita ai membri del comitato direttivo
L’assemblea delibera in prima convocazione con il parere favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione con il voto favorevole dei presenti purché si raggiunga il voto favorevole di almeno un terzo di tutti i soci aventi diritto di voto.
All’assemblea partecipano ed hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali fino a 30 (trenta) giorni antecedenti la seduta.

ARTICOLO 7
IL Compito del Comitato Direttivo è quello di occuparsi dei problemi economici ed organizzativi per il miglior svolgimento dell’attività dell’associazione non che di tutta l’amministrazione ordinaria e straordinaria.
Per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
Il Comitato direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri, come l’esecuzione di determinati atti o categorie di atti ad un consigliere o ad una specifica commissione.
Al presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione ed in sua assenza al Vicepresidente.

ARTICOLO 8
Ogni socio è tenuto a pagare le quote associative approvate dall’assemblea entro il giorno stabilito dal Comitato direttivo.
La qualifica di socio decade in caso di morosità riscontrata per oltre 3 (tre) mesi dalla richiesta scritta di adempimento inviata dal Comitato direttivo.

ARTICOLO 9
Su proposta del Comitato direttivo l’assemblea approverà un eventuale regolamento interno che verrà allegato al presente statuto quale sua parte integrante.

ARTICOLO 10
Lo statuto può essere modificato dall’assemblea dei soci e su proposte formulate dal Comitato direttivo o da almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 11
Lo scioglimento della associazione è deliberato dall’assemblea straordinari su proposta del Comitato direttiva con maggioranza di almeno due terzi dei soci votanti.
L’assemblea con la stessa maggioranza decide sulla devalutazione del patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento. Per quant’altro qui non previsto si applicano le norme di legge al riguardo.

ARTICOLO 12
La domanda di recesso motivata va presentata al Comitato direttivo ed avrà effetto dopo che saranno trascorsi 90 (novanta) giorni dalla delibera di accettazione del Comitato direttivo.


Roma lì, 04 - Agosto - 1995